D.lgs. 102/2014

Di seguito si riportano i punti salienti del decreto, pubblicato sulla G.U. del 18 luglio 2014 e entrato in vigore il 19 luglio 2014.
 

FINALITA' (art. 1)
Scopo del decreto è il recepimento della direttiva 2012/27/UE, attraverso l'attivazione di una serie di misure per la promozione e il miglioramento dell'efficienza energetica, necessarie per garantire il raggiungimento dell'obiettivo nazionale di risparmio energetico.
 

OBIETTIVO NAZIONALE DI RISPARMIO ENERGETICO (art. 3)
L'obiettivo nazionale consiste in una riduzione dei consumi di energia primaria pari a 20 Mtep entro il 2020 rispetto all'anno 2010 (riduzione di energia finale pari a 15.5 Mtep).
 

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMMOBILI DELLA PA CENTRALE (art. 5-6)
Nel periodo 2014 - 2020, dovranno essere realizzati interventi di riqualificazione energetica di almeno il 3% della superficie coperta utile climatizzata degli edifici di proprietà della pubblica amministrazione centrale. Sono esclusi gli immobili vincolati, se gli interventi modificano “in maniera inaccettabile il loro carattere o aspetto”, gli immobili destinati alla difesa, i luoghi di culto e gli edifici sotto ai 250 mq (limite posto a 500 mq fino al luglio 2015). Al raggiungimento dell’obiettivo annuo di riqualificazione energetica devono collaborare gli occupanti degli edifici, con misure organizzative e comportamentali volte a ridurre il consumo energetico.
Gli interventi devono basarsi su una diagnosi energetica o seguire quanto indicato nell’Attestato di Prestazione Energetica (APE).
Inoltre, in fase di acquisto o di nuova locazione di immobili, negli appalti per l’acquisto di prodotti e servizi e nei contratti di leasing, le amministrazioni pubbliche centrali devono rispettare i requisiti minimi di efficienza energetica di cui all’Allegato 1 al decreto (documento non ancora pubblicato).
 

FONDO NAZIONALE PER L'EFFICIENZA ENERGETICA (art. 5, comma 12)
Il decreto istituisce il Fondo Nazionale per l'Efficienza Energetica, con una disponibilità iniziale di 5 milioni di Euro per l'anno 2014 e 25 milioni di Euro per l'anno 2015, destinato al finanziamento di diverse iniziative tra cui:

  • interventi di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici della Pubblica amministrazione;
  • la realizzazione di reti per il teleriscaldamento e per il teleraffrescamento;
  • l'efficienza energetica dei servizi e infrastrutture pubbliche, compresa l'illuminazione pubblica;
 

GRANDI AZIENDE E IMPRESE ENERGIVORE (art. 8)
Le grandi imprese e quelle “a forte consumo di energia”, dal 5 dicembre 2015 e successivamente ogni 4 anni, saranno tenute a eseguire una diagnosi energetica per individuare gli interventi più efficaci per ridurre i consumi di energia, comprensive di una valutazione tecnico-economica dei benefici derivanti dall'allacciamento a reti di teleriscaldamento (ove presenti).
Le diagnosi sono eseguite da società di servizi energetici, esperti in gestione dell'energia o auditor energetici che, decorsi 24 mesi dall'entrata in vigore del decreto, devono essere certificati da organismi accreditati.
Compito dell'ENEA sarà l'istituzione di una banca dati delle imprese soggette a diagnosi energetica, nonché l'effettuazione di controlli per accertare la conformità delle diagnosi.
 

DOCUMENTI
Il testo del decreto è disponibile a questo link.