IN COSA CONSISTE L'AGEVOLAZIONE FISCALE
L’agevolazione fiscale consiste in detrazioni dall’Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) o da ll’Ires (Imposta sul reddito delle società) ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti.
IMPORTI DETRAIBILI
Le detrazioni, da ripartire in dieci rate annuali di pari importo, sono riconosciute nelle seguenti misure:
65% delle spese sostenute:
- dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014 per interventi sulle singole unità immobiliari
- dal 6 giugno 2013 al 30 giugno 2015, per interventi su edifici condominiali*
50% delle spese sostenute:
- dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 per interventi sulle singole unità immobiliari
- dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2016 per interventi su edifici condominiali*
*: interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici condominiali o su tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio.
INTERVENTI INCENTIVABILI
In particolare, le detrazioni sono riconosciute se le spese sono state sostenute per:
- la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento (valore massimo di detrazione pari a 100'000 €);
- interventi sull'involucro dell’edificio (detrazione massima pari a 60'000 €);
- l’installazione di pannelli solari (detrazione massima pari a 60'000 €);
- la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (detrazione massima pari a 30'000 €);
- sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore (detrazione massima pari a 30'000 €).
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
Guida sintetica dell'Agenzia delle Entrate
Sezione dedicata del sito dell'Agenzia delle Entrate
Sito sull'Ecobonus della Presidenza del Consiglio dei Ministri
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