IN COSA CONSISTE L'AGEVOLAZIONE FISCALE
L’agevolazione fiscale consiste in detrazioni dall’Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) o da ll’Ires (Imposta sul reddito delle società) ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti.
IMPORTI DETRAIBILI
Le detrazioni, da ripartire in dieci rate annuali di pari importo, sono riconosciute nella misura del 65% delle spese sostenute tra il 6 giugno 2013 e il 31 dicembre 2017 per interventi sulle singole unità immobiliari o tra il 6 giugno 2013 e il 31 dicembre 2021 su edifici condominiali (interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici condominiali o su tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio).
INTERVENTI INCENTIVABILI
In particolare, le detrazioni sono riconosciute se le spese sono state sostenute per:
- la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento (valore massimo di detrazione pari a 100'000 €);
- interventi sull'involucro dell’edificio (detrazione massima pari a 60'000 €);
- l’installazione di pannelli solari (detrazione massima pari a 60'000 €);
- la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione, pompe di calore o impianti geotermici (detrazione massima pari a 30'000 €);
- installazione di schermature solari (detrazione massima pari a 60'000 €, valida solo per le spese sostenute nel 2016 e nel 2017).
- installazione di impianti di climatizzazione alimentati a biomassa (detrazione massima pari a 30'000 €, valida solo per le spese sostenute tra il 2015 e il 2017).
Dal 1° gennaio 2017 possono usufruire della detrazione anche gli istituti autonomi di case popolari comunque denominati.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
Sezione dedicata del sito dell'Agenzia delle Entrate
Portale dell'ENEA per la presentazione delle richieste di incentivo
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