Superbonus 110%

IN COSA CONSISTE L'AGEVOLAZIONE FISCALE
L’agevolazione fiscale consiste in detrazioni dall’Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) o da ll’Ires (Imposta sul reddito delle società, solo nel caso di interventi sulle parti comuni di condomini) ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti o ne riducono il rischio sismico.
 

IMPORTI DETRAIBILI
Le detrazioni, da ripartire in cinque rate annuali di pari importo, sono riconosciute nella misura del 110% delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 (30 giugno 2022 nel caso di interventi su immobili di proprietà di Istituti autonomi case popolari), nei limiti della capienza dell'imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi. L'agevolazione non è cumulabile con altre forme di incentivo previste per la medesima categoria di intervento.
In alternativa alla detrazione, è possibile richiedere al fornitore di beni e servizi uno sconto sul corrispettivo dovuto (di importo massimo pari al corrispettivo stesso) oppure avvalersi della cessione di un credito di imposta pari alla detrazione spettante ad altri soggetti, quali ad esempio istituti di credito o intermediari finanziari. Tale possibilità viene data per ciascun stato di avanzamento dei lavori (SAL), con un massimo di due SAL per ogni intervento.
 

INTERVENTI INCENTIVABILI
Gli interventi ammessi agli incentivi vengono suddivisi in due categorie:

INTERVENTI TRAINANTI:

Interventi ammessi Numero u.i. Massimali

Isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate delimitanti il volume riscaldato, con incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda 1 (edificio unifamiliare o indipendente 50'000 €
2 - 8 40'000 € / u.i.
> 8 30'000 € / u.i.

Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale su parti comuni con caldaia a condensazione, pompe di calore, apparecchi ibridi, sistemi di microcogenerazione o collettori solari fino a 8 20'000 € / u.i.
> 8 15'000 € / u.i.

Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale su edifici unifamiliari o u.i. indipendenti - 30'000 €

Interventi antisismici cfr. Guida Agenzia delle Entrate
 

INTERVENTI AGGIUNTIVI (o trainati): sono interventi ammessi solo congiuntamente ad uno degli interventi della tabella precedente:

  • Interventi di efficientamento energetico previsti dal D.L. n°63/2013, quali ad esempio serramenti, infissi, schermature solari, pompe di calore o collettori solari (consulta la pagina dedicata per maggiori dettagli);
  • Installazione impianti fotovoltaici;
  • Infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.
 

MIGLIORAMENTO CLASSE ENERGETICA
Ai fini dell'accesso agli incentivi, nel caso di interventi di isolamento termico o sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, deve essere assicurato il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio ovvero il conseguimento della classe più alta, qualora l'edificio ante-operam si collochi nella penultima classe (A3). Tale valutazione deve essere effettuata attraverso la redazione dell'Attestato di Prestazione Energetica ante-operam e post-operam, rilasciato da un tecnico abilitato. Nel caso di condomini, la valutazione deve essere fatta a livello di intero edificio.

 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
Sezione dedicata del sito dell'Agenzia delle Entrate
Portale ENEA sulle detrazioni fiscali
Consulta le FAQ sul Superbonus 110% raccolte dall'ENEA
Pagina informativa di Regione Lombardia (CENED)

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