Superbonus 110%

IN COSA CONSISTE L'AGEVOLAZIONE FISCALE
L’agevolazione fiscale consiste in detrazioni dall’Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) o dall’Ires (Imposta sul reddito delle società, solo nel caso di interventi sulle parti comuni di condomini) ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti, il loro consolidamento statico o ne riducono il rischio sismico.

SPESE AMMISSIBILI
La detrazione riconosciuta va ripartita tra gli aventi diritto, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2022, in 4 quote annuali di parti importo, entro i limiti di capienza dell'imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi. L'agevolazione non è cumulabile con altre forme di incentivo previste per la medesima categoria di intervento.
In alternativa alla fruizione diretta della detrazione, è possibile optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto praticato dai fornitori di beni o servizi (sconto in fattura) o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.
Per le spese ammesse, la legge di bilancio 2022 prevede le seguenti scadenze e detrazioni:

  • Per interventi effettuati fino al 31 dicembre 2022 da parte di persone fisiche su edifici unifamiliari, spetta una detrazione del 110%, con la clausola che al 30 giugno 2022 i lavori siano stati effettuati per almeno il 30% dell'intero intervento;
  • Per interventi effettuati fino al 31 dicembre 2023 da parte di ICAP su immobili adibiti a edilizia residenziale pubblica o da parte di cooperative di abitazione su immobili assegnati ai propri soci, spetta una detrazione del 110%, con la clausola che al 30 giugno 2023 i lavori siano stati effettuati per almeno il 60% dell'intero intervento;
  • Per interventi effettuati fino al 31 dicembre 2025 da parte di condomini o persone fisiche (che non esercitino attività di impresa, arte e professione) su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate che siano posseduti da un unico proprietario o in comproprietà, spettano le seguente detrazioni:
    • detrazione del 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023;
    • detrazione del 70% per le spese sostenute nel 2024;
    • detrazione del 65% per le spese sostenute nel 2025.

    Anche gli interventi effettuati dalle Onlus (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale), dalle organizzazioni di volontariato e da quelle di promozione sociale rientrano in questa categoria.


INTERVENTI INCENTIVABILI
Gli interventi ammessi agli incentivi vengono suddivisi in due categorie:

INTERVENTI TRAINANTI:

Interventi ammessi Numero u.i. Massimali

Isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate delimitanti il volume riscaldato, con incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda 1 (edificio unifamiliare o indipendente) 50'000 €
2 - 8 40'000 € / u.i.
> 8 30'000 € / u.i.

Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale su parti comuni con caldaia a condensazione, pompe di calore, apparecchi ibridi, sistemi di microcogenerazione o collettori solari fino a 8 20'000 € / u.i.
> 8 15'000 € / u.i.

Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale su edifici unifamiliari o u.i. indipendenti - 30'000 €

Interventi antisismici cfr. Guida Agenzia delle Entrate

INTERVENTI TRAINATI: sono interventi ammessi solo congiuntamente ad uno degli interventi della tabella precedente:

  • Interventi di efficientamento energetico previsti dal D.L. n°63/2013, quali ad esempio sostituzione serramenti o infissi, installazione schermature solari, sostituzione generatore di calore con pompe di calore o collettori solari (consulta la pagina dedicata per maggiori dettagli);
  • Installazione di impianti solari fotovoltaici e di sistema di accumulo;
  • Infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici;
  • interventi di eliminazione delle barriere architettoniche (16-bis, lettera e) del TUIR).
 

MIGLIORAMENTO CLASSE ENERGETICA
Ai fini dell'accesso agli incentivi, nel caso di interventi di isolamento termico o sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, deve essere assicurato il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio ovvero il conseguimento della classe più alta, qualora l'edificio ante-operam si collochi nella penultima classe A3). Tale valutazione deve essere effettuata attraverso la redazione dell'Attestato di Prestazione Energetica ante-operam e post-operam, rilasciato da un tecnico abilitato. Nel caso di condomini, la valutazione deve essere fatta a livello di intero edificio.


PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
Sezione dedicata del sito dell'Agenzia delle Entrate
Portale ENEA sulle detrazioni fiscali
Consulta le FAQ sul Superbonus 110% raccolte dall'ENEA

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